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OBBLIGHI DI SICUREZZA NELL’IMPRESA FAMILIARE

 

Il Ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito formulato il 29.11.2010, avente come oggetto gli obblighi di sicurezza gravanti sull’impresa familiare ha fornito indicazioni utili.

Nell’impresa familiare il titolare non assume la veste di datore di lavoro e, pertanto, non è soggetto agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008; in tal caso si applica quanto previsto dall’art. 21 del D. Lgs. 81/2008.

Se viceversa i componenti assumono la veste di lavoratori, come definiti dall’art. 2 c. 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 con un effettivo rapporto di subordinazione, al titolare dell’impresa familiare, in qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, fanno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Testo Unico ed in particolare: valutazione dei rischi, redazione del relativo documento o dell’autocertificazione, nomina del medico competente, formazione e informazione dei componenti, sorveglianza sanitaria ecc.

Il datore di lavoro è il «soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Riferimento normativo

A norma dell’art. 230-bis c.c., l’impresa familiare è definita come l’attività economica cui collaborano in maniera continuativa il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° qualora non sia configurabile un diverso rapporto di lavoro.

La sua costituzione richiede la manifestazione di una volontà espressa o tacita dei partecipanti e la cessazione può verificarsi nonostante il perdurare della qualità di familiare, qualora sia manifestata una volontà contraria a quella che ne ha determinato la costituzione.

Nell’impresa familiare non si configura un effettivo rapporto datore di lavoro-lavoratore con differenze rilevanti per l’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza.

Misure obbligatorie (Art. 21, c.1 D.Lgs. 81/2008)

Norme prescrittive per ogni componente dell’impresa familiare sono:

-          uso di attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di cui al Titolo III del D. Lgs. 81/2008;

-          dotazione di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) ed utilizzo in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D. Lgs. 81/2008;

-          possesso di tessera di riconoscimento se il componente opera in un luogo di lavoro nel quale si svolgano lavori in appalto o subappalto.

Le prescrizioni di sicurezza ricadono su tutti i «componenti» dell’impresa familiare, senza che alcuno di essi venga individuato quale «responsabile» diretto della loro osservanza, come avviene invece nel caso del datore di lavoro.

Misure facoltative (Art. 21, c.2 D.Lgs. 81/2008)

Per quanto riguarda le disposizioni facoltative, i componenti dell’impresa familiare possono:

-          avvalersi della sorveglianza sanitaria come previsto dall’art. 41 del D. Lgs. 81/2008;

-          partecipare a corsi di formazione sui rischi propri dell’attività svolta come previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 81/2008.

Tali adempimenti facoltativi sono svolti dai componenti con oneri a proprio carico, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Sanzioni applicabili

Le sanzioni, anche penali, previste colpiscono indistintamente tutti i componenti dell’impresa e nello specifico, coloro che sono risultati inadempienti.

 

 

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10/052011